Professione

Assicurazione Professionale

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, al fine di favorire il più ampio accesso degli iscritti ad una copertura assicurativa completa e il più possibile economica, ha esperito una gara selezionando l’offerta della Società Reale Mutua di Assicurazione presentata dall’Agenzia Roma Tritone. La polizza proposta prevede la stipula individuale per ogni assistente sociale, regolarmente iscritto all’Ordine, presso l’Agenzia Reale Mutua da lui scelta.

icona_documentiConvenzione CNOAS Reale Mutua Assicurazioni

icona_documentiPolizza assicurativa responsabilità civile e tutela legale

 

Trasferimenti

In base all’Atto di Indirizzo n. 845/2000 del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali si riporta la procedura relativa ai trasferimenti da un Ordine Regionale ad altro Ordine Regionale.
Il trasferimento nell’Albo di altro Ordine Regionale è disposto a domanda dell’interessato in caso di trasferimento della sua residenza o domicilio in una Regione diversa da quella che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine di Iscrizione.
La domanda di trasferimento va redatta seguendo il modulo in allegato e deve contenere l’autocertificazione circa le proprie generalità e il trasferimento dalla precedente alla nuova residenza o domicilio.

Le domande di trasferimento, devono pervenire con marca da bollo di € 16,00.

La domanda va indirizzata all’Ordine Regionale verso cui  si chiede il trasferimento, e trasferita alla Segreteria dell’Ordine che ne verifica la presenza della marca da bollo e del motivo della richiesta di trasferimento.

La Segreteria predispone il fascicolo di trattazione con tutti gli atti necessari, verificando il reale trasferimento di residenza o di domicilio professionale, attraverso una specifica nota indirizzata via pec all’Amministrazione competente.

Dopo l’accertamento del requisito che dà titolo all’iscrizione all’Albo dell’Ordine regionale, si invia una nota all’Ordine di provenienza, comunicando la volontà dell’iscritto di trasferirsi e rimanendo in attesa del nulla osta al trasferimento e del relativo fascicolo cartaceo.

Pervenuto il nullaosta, la pratica viene consegnata al Consigliere Segretario che propone l’adozione della delibera di iscrizione all’Albo dell’iscritto e la contestuale comunicazione all’Ordine regionale trasferente.

Dalla data della delibera di iscrizione, si procede all’inserimento dei dati del nuovo iscritto nel data base degli iscritti all’Albo regionale e si invia una nota al professionista informandolo dell’avvenuta iscrizione dalla decorrenza della seduta consiliare e della contestuale cancellazione dall’Albo regionale di provenienza.

La domanda di trasferimento può essere consegnata a mano durante gli orari di apertura della Segreteria, oppure spedita tramite raccomandata A/R o inviata dalla propria PEC personale.

Mod.Trasferimento- Giugno2020

ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2019 con l’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria all’art. 8 - Trasferimenti alla richiesta di trasferimento verso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria è necessario allegare ricevuta del pagamento di € 50,00 quali diritti di segreteria.

Per il pagamento dei diritti di segreteria utilizzare PagoPA accedendo al banner

 

 

Cancellazioni

La normativa regolatrice della cancellazione  dall’Albo Professionale, contenuta agli art. 10 comma 1. e 11 comma 1. del D.M. 615/94, può così riassumersi:

possono /devono cancellarsi dall’Albo

  • coloro che ne facciano domanda o d’ufficio;
  • coloro che non risiedono più nella Regione che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine Regionale;
  • coloro che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione (art. 10 comma 1).

La cancellazione non è automatica quando l’Assistente Sociale va in pensione, ma deve essere disposta con provvedimento del Consiglio Regionale su indicazione dell’AS interessato così come nei seguenti casi e decorre:

  • in caso di domanda dell’interessato/a, dalla data di ricevimento della domanda;
  • in caso di variazione della residenza, dalla data della variazione che deve risultare da certificato anagrafico; l’Ordine Regionale che accoglie l’A.S. trasferito/a fa decorrere l’iscrizione dal momento della cancellazione dall’Albo dell’Ordine Regionale di pertinenza;
  • in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che comporta l’interdizione dalla professione, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che deve risultare da apposita certificazione. Si intende “passata in giudicato” la sentenza di condanna non impugnabile per decorrenza dei termini o per esaurimento di tutti i gradi di impugnazione.

La domanda può essere consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e deve pervenire entro e non oltre il 31/12 dell’anno in corso, pena la corresponsione della quota di iscrizione anche per l’anno seguente.

La comunicazione di avvenuta cancellazione viene comunicata all’interessato/a mediante posta elettronica certificata (PEC) o mail.

La cancellazione dall’Albo inibisce l’esercizio della professione e l’utilizzo del titolo di assistente sociale anche se svolto a titolo gratuito.

Modulo Cancellazione 2023

Su successive indicazioni dell’Ordine Nazionale e sulla base della normativa vigente, le domande di trasferimento, iscrizione e cancellazione devono pervenire con marca da bollo di € 16,00.

IN CASO DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEVI DISATTIVARE LA TUA PEC

Poiché gli account da cancellare potrebbero avere un certo contenuto di messaggi, è necessario che l’iscritto effettui uno scarico di responsabilità rispetto a tale contenuto

Modulo recesso PEC

 

PEC

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 4 giugno 2014 assumeva l’impegno di fornire gratuitamente, per un anno, a tutti gli iscritti all’albo una casella di posta certificata. Tale decisione deriva dalla necessità di favorire la diffusione della PEC tra i professionisti iscritti all’albo per consentire loro di ottemperare all’obbligo di ogni professionista iscritto ad un albo professionale o ad un collegio in ottemperanza alla norma di legge.

Perché dobbiamo avere la PEC?

Con il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) all’articolo 16, viene introdotto l’obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al Registro Imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. Nella seduta del giugno 2014 Il CROAS Liguria ha deciso che completata l’attivazione delle PEC per gli iscritti allo scopo di giungere ad utilizzarlo come unico strumento di comunicazione ufficiale valido tra gli iscritti e l’Ordine e viceversa.

Decreto semplificazioni 16 luglio 2020

Dal gennaio 2018 il mancato possesso e comunicazione dell’indirizzo PEC avrà rilievo disciplinare. Il CROAS Liguria invierà eventuali comunicazioni esclusivamente tramite P.E.C.

Cos’è la PEC?

La PEC, posta elettronica certificata, rappresenta l’innovazione nell’ambito della comunicazione tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti. La PEC, o più comunemente detta posta certificata, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato dalla legge, per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

Obblighi dell’Ordine

L’Ordine Professionale deve comunicare al l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) gli indirizzi di PEC degli iscritti all’Albo, in base a Decreto attuativo 19/03/2013

INIPEC

ATTIVAZIONE PEC

Inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. richiedendo l’attivazione della PEC. Allegare al messaggio il Modulo di adesione  e una copia del documento d’identità fronte retro. L’indirizzo fornito sarà del tipo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Gli indirizzi PEC degli iscritti verranno poi comunicate, come prescritto per legge, all’INI-PEC.

MODULO ADESIONE PEC

Ti ricordiamo che i professionisti iscritti ad un albo sono tenuti per legge ad avere una PEC e a comunicarla all’Ordine di appartenenza.

 

Iscrizioni all’Albo

D.M. 615/94  - iscrizione all’Albo Professionale - Art. 9

  1. Per essere iscritti all’albo è necessario: a) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l’ambito territoriale e dell’ordine; c) non essere stato già radiato dall’albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l’interdizione dalla professione.
  2. Gli interessati presentano domanda la consiglio dell’ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.
  3. Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda i intende accolta.
  4. Non è consentita l’iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.

La domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Regionale con provvedimento esplicito (atto deliberativo) o implicito (silenzio assenso col decorso del trentesimo giorno): decorre dalla data del provvedimento esplicito (atto deliberativo) o da quella del provvedimento implicito (silenzio assenso) coincidente, questa, con il trentesimo giorno dalla data in cui la domanda di iscrizione è pervenuta all’Ordine Regionale.

La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, può essere consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R al Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria

Via XXV Aprile, 16/7- 16123 Genova

Modulo Iscrizione Sez. A agg.2024 (doc)

Modulo Iscrizione Sez. A agg.2024 (pdf)

Modulo iscrizione Sez. B agg.2024 (doc)

Modulo iscrizione Sez. B agg.2024 (pdf)

Autocertificazione Superamento ESAME DI STATO

La marca da bollo da € 16,00 va applicata esclusivamente nell’apposito riquadro nella prima pagina di ogni modulo che lo richiede ad eccezione che per l’autocertificazione.

N.B.:  Sia in caso di prima iscrizione che in caso di passaggio da Sez. B a Sez. A è richiesto il pagamento della tassa governativa di € 168,00 in aggiunta alla quota di iscrizione.

ATTENZIONE: Dal gennaio 2017 ad ogni nuovo iscritto è assegnata una casella PEC (obbligatoria per legge) è necessario pertanto compilare il modulo di adesione alla casella PEC che si può scaricare alla seguente pagina PEC e allegarlo alla domanda di iscrizione

ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2019 con l’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria all’art. 7, alla domanda di iscrizione e di passaggio da Sez. B a Sez. A dovrà  essere allegata la ricevuto del pagamento di € 100,00 quali diritti di segreteria .


DUPLICATO TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino potrà esserne richiesta una copia riconoscendo all’Ordine € 10,00 quali diritti di segreteria.


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